Statuto

 

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
 Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9

Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18

Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27

 


Art. 1 Denominazione e descrizione

E’ costituita l’Associazione denominata “European Recorder Teacher Association (ERTA) Italia – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.

“Erta Italia – Onlus” è un’associazione di insegnanti di flauto dolce a tutti i livelli, aperta anche agli studenti di ogni età e livello, a costruttori di strumenti, a compositori ed esecutori e a chiunque ne sostenga gli scopi e gli intenti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.111 del DPR 22/12/1986 n.917, è esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Gli associati godono di pari diritti. Gli associati di maggiore età godono di diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili, se non per mortis causa, e non potranno in alcun caso subire rivalutazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del DPR 22/12/1986 n.917, gli organi amministrativi sono eletti liberamente, l’Assemblea dei soci è sovrana e l’ammissione degli stessi nonché la loro esclusione è prevista con i criteri dettati dal presente statuto.

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Art. 2 Sede

L’associazione ha sede in Padova, via Rudena, 85.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.  

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Art. 3 Scopi

Scopi di ERTA Italia – Onlus sono;

1)      promuovere l’arte e la scienza dell’insegnamento del flauto dolce

2)      rafforzare la comunicazione tra insegnanti di flauto dolce in Italia e in Europa

3)      proporsi come interlocutore nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche e private

4)      promuovere la ricerca sul flauto dolce e sulla sua didattica

5)      incoraggiare la composizione di nuove opere per flauto dolce

6)      sviluppare lo scambio di informazioni con i costruttori di flauti dolci

7)      incentivare la formazione e l’utilizzo di insegnanti di flauto dolce qualificati.

8)      organizzare seminari di studio e interpretazione, corsi di formazione anche professionale e di aggiornamento per insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scambi culturali.

Per il perseguimento di tali scopi l’associazione potrà aderire o associarsi ad enti, organismi ed associazioni e richiedere finanziamenti ad enti pubblici e privati e all’Unione Europea.  

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Art. 4 Durata

L’Associazione ha durata fino all’anno 2100.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell’Assemblea anche prima della scadenza.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale.  

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Art. 5 – Organi sociali 

Sono organi dell’Associazione:

1)      l’Assemblea

2)      il Consiglio Direttivo

3)      il Presidente

4)      il Vice-presidente

5)      il Tesoriere

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Art. 6 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative  ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

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Art. 7 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre decimi dei soci.

Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell’Associazione almeno quindici giorni prima rispetto alla data della convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno  per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.  

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Art. 8 Validità e funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati dal primo comma.

L’Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente, approva il bilancio.

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Art. 9 Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Le delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei soci.

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Art. 10 Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

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Art. 11 Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri (compreso il presidente) eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio è convocato  con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

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Art. 1 2 Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali (rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea), predispone i bilanci, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, determina l'ammontare delle quote sociali.

Le deliberazioni del Consiglio sono raggiunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

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Art. 13 Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, tra i Consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d’età a maggioranza relativa dei voti.

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Art. 14 Funzioni

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Associazione.

Il Presidente, come legale rappresentante dell’Associazione, è autorizzato a rilasciare quietanze liberatorie a nome dell’Associazione, incassare somme, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi, rilasciare procure o deleghe per l’ordinaria amministrazione.

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Art. 15 Il Vice-presidente e il Tesoriere

Vice-presidente e Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra imembri del Consiglio stesso.

Il Vice-presidente assume tutte le funzioni del Presidente in caso di impedimento dello stesso.

Il Tesoriere ha in custodia e tutela, sotto la propria responsabilità, il patrimonio dell’Associazione, provvede alle spese ordinarie, tiene aggiornato l’elenco dei soci con le singole posizioni amministrative e cura la compilazione dei bilanci.

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Art. 16 Compensi

Tutte le cariche riguardanti gli organi sociali non sono retribuite.

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Art. 17 Il patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

1)      Quote versati  dai soci

2)      Liberalità ricevute da soci, non soci, enti o istituzioni

3)      Riserve formate con utili.

4)      Beni mobili e immobili.

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Art. 18 Beni

I beni dell’Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni dell’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

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Art. 19 Quote associative

I soci, ordinari, onorari e sostenitori, versano una quota di iscrizione annuale che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

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Art. 20 Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni

L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio d’inventario lasciti testamentari.

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Art. 21 Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

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Art. 22 Bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo predispone entro il 15 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all’ approvazione dell’Assemblea entro il 30 novembre.

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Art. 23 Bilancio consuntivo

Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio  e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 aprile  dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

 Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3 della legge 16/12/1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

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Art. 24 Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 del DPR 22/12/1986 n.917, viene stabilito che gli utili,fondi e avanzi di gestione, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

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Art. 26 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale e gli eventuali attivi di bilancio dovranno essere devoluti a enti o associazioni che perseguono fini analoghi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 del DPR 22/12/1986 n.917, in caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Art. 27 Norma transitoria

In deroga alle norme sopra stabilite, gli organi sociali eletti all'atto costitutivo decadono al 31/12/2001. Entro tale data verrà presentato il bilancio di previsione e indetta un'assemblea dei soci.

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